Questo vale a maggior ragione se si considera che, come visto precedentemente, non sono dati gli elementi per il reato “a monte” di truffa. 19. Il reato di cui all'art. 158 CP - secondo cui è punito per amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. DTF 129 IV 124; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, op. cit., n. 115 e 116 ad art. 158 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 19 n. 18