Nel presente caso, sia nel testo della denuncia del 22.3.2004 (punto 31 pag. 14), sia nel testo dell’istanza di promozione dell’accusa (punto 29 pag. 26), sia nel testo dell’istanza di riapertura del procedimento (punto 6 pag. 5), si dà per scontato che, date le prove (e non solo gli indizi) dell’esistenza della truffa, viene comprovata l’esistenza di un reato pregresso, crimine ai sensi dell’art. 9 CP. “Poiché l’entità molto elevata del provento del reato ha sicuramente richiesto atti di occultamento da parte dei due denunciati e/o di terze persone da loro istruite a questo scopo” (denuncia punto 31 pag. 14), ritenuto che l’autore di un reato patrimoniale può essere giudicato anche quale