B. CORBOZ; op. cit., n. 38 ad art. 305bis CP). 18. Nel presente caso, sia nel testo della denuncia del 22.3.2004 (punto 31 pag. 14), sia nel testo dell’istanza di promozione dell’accusa (punto 29 pag. 26), sia nel testo dell’istanza di riapertura del procedimento (punto 6 pag. 5), si dà per scontato che, date le prove (e non solo gli indizi) dell’esistenza della truffa, viene comprovata l’esistenza di un reato pregresso, crimine ai sensi dell’art. 9 CP.