Giusta l'art. 305bis cfr. 1 e 2 CP è punito per riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Vi è un caso grave, punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, cumulate con la multa fino a un milione di franchi, se l'autore agisce come membro di un'organizzazione criminale (lit. a), o di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lit. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lit.