Chiaro che, nel concreto caso, stride il fatto che, nell’ipotesi della denuncia, la sovrafatturazione sarebbe stata l’opera di impiegati infedeli delle denuncianti: ma la violazione da parte di quest’ultimi di obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro non può assurgere ad inganno astuto ed al reato di truffa. Mancando l’elemento caratteristico dell’inganno astuto, è inutile verificare l’esistenza degli altri elementi costitutivi della truffa. 17. Giusta l'art. 305bis cfr.