Non è quindi possibile sostenere l’esistenza di un inganno astuto in relazione ad un contratto commerciale concluso da un importante gruppo farmaceutico multinazionale in relazione a delle prestazioni pattuite e per le quali sarebbe stata sottaciuta l’esistenza di una sovrafatturazione con una società sul conto della quale non sono state effettuate peraltro verifiche alcune (al momento, determinante, della conclusione del contratto).