Per determinare il costo di una prestazione contrattuale, adempiuta direttamente o per tramite di terzi, una parte contrattuale non deve certo informare la controparte degli effettivi costi che assumerà presso terzi per adempiere agli obblighi contrattuali. Non esiste un criterio oggettivo per determinare il valore patrimoniale di una prestazione contrattuale, se non nei limiti della lesione. Al momento della conclusione del contratto, le istanti hanno accettato un costo per delle prestazioni di servizio. Queste sono state adempiute, e la fatturazione successiva corrisponde all’attività svolta ed alle pattuizioni contrattuali. Non c’è quindi inganno astuto.