L'astuzia è esclusa unicamente quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza. Pertanto decisivo non è ogni negligenza della vittima, ma unicamente l'eventuale sua leggerezza (decisione TF 6S.467/2002 del 26.9.2003; DTF 126 IV 165). Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto, il reato di truffa presuppone un errore da parte del truffato (BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 72 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8.