Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 119 IV 28). Non è tuttavia necessario che la vittima usi la massima diligenza e assuma tutte le misure di prudenza: determinante non è infatti se la vittima ha fatto tutto il possibile per evitare l'errore. L'astuzia è esclusa unicamente quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza.