Il Tribunale federale ha precisato che il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno astuto, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 119 IV 28).