Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è dato inganno astuto non soltanto quando l'agente ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici, ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, così anche quando l'agente impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 122 IV 246). Il Tribunale federale ha precisato che il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno astuto, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne.