condizioni di forma, ha permesso di esaminare l’esposto del 22.3.2004: altra sorte sarebbe spettata in caso di reato a querela di parte (cfr. decisione della CRP del 19.9.2002 - inc. CRP 60.2000.268 -, decisione della Corte di cassazione e revisione penale del 18.2.2001, inc. CCRP 17.1999.61/619). 11. Giusta l’art. 146 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.