Preliminarmente, in relazione al “valore probatorio particolarmente elevato” (istanza punto 13 pagina 13/14) che deriverebbe alla denuncia dal fatto di essere firmata dai denuncianti, ossia dalle persone fisiche che hanno diritto di firma per conto delle due società commerciali denuncianti, e dal fatto che non si tratterebbe di “invenzioni avvocatesche”, l’argomentazione è proceduralmente infondata, oltre che lesiva della categoria forense.