{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-213_2004-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43109&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa32c834abbb339281e4df205009b373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:57", "Checksum": "8ffa60ea51fe650cc935543b1cd5a234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).\n\n\n13. Come emerge chiaramente sia dal testo dell’istanza di promozione dell’accusa (punto 28.1 pag. 23/24), sia dal testo dell’istanza di riapertura del procedimento penale (punto 5.1. pag. 3), l’inganno astuto è ipotizzato in relazione all’attività che i presunti autori avrebbero messo in atto prevalentemente nei confronti di __________ __________: facendole credere che la __________ fosse del Gruppo __________; dissimulandole che i costi erano maggiorati; dissuadendola dal prendere contatto con altri dirigenti del Gruppo __________. Tutti questi comportamenti, riconducibili agli ipotetici autori della truffa, non riguardano l’ipotetica vittima della medesima. Non si tratta quindi d’inganno astuto a danno della vittima dell’ipotetica truffa, ma caso mai di inganno astuto di terze persone.\n14. Questa conclusione non cambia, neppure facendo ricorso alla figura dell’autore mediato, in relazione al ruolo di __________ __________. Dal testo della denuncia (pag. 9/10 della denuncia del 22.3.2004) emerge che i primi contatti tra dirigenti del Gruppo __________ e __________ __________ risalgono al febbraio 2004, periodo a partire dal quale non ci sono più pagamenti a favore della __________. Sono perciò contatti successivi agli atti di disposizione. Prima del febbraio 2004 non c’erano mai stati contatti tra __________ e organi delle istanti: per questo, __________ Strèdova non può essere stata lo strumento inconsapevole dell’inganno astuto nei confronti della vittima del reato.\n15. L’unico comportamento asseritamente truffaldino rimproverato nell’istanza a carico dei presunti autori consisterebbe nell’aver dissimulato, nei confronti degli organi delle istanti, che le fatture inviate dalla __________ contenevano importi sostanzialmente maggiorati rispetto ai costi effettivi.\nNon è contestato, né nel testo della denuncia, né nel testo dell’istanza, né nella richiesta di riapertura del procedimento, che un servizio d’informazione di carattere medico scientifico presso medici in __________ ed in __________ sia stato espletato. Detto altrimenti, l’inganno sarebbe costituito dall’aver esposto dei costi superiori a quelli effettivi, ma corrispondenti ad un’attività svolta in base a quanto pattuito nel contratto e fatturata in base all’attività ed al contratto.\nUna sovrafatturazione per delle prestazioni contrattualmente pattuite ed eseguite non è costitutivo di inganno astuto.\nLa truffa, come chiaramente precisato dalla giurisprudenza, è un reato istantaneo. Il momento determinate per la commissione del reato di truffa in questo caso sarebbe quello della conclusione del contratto. A quel momento, le istanti avevano accettato il corrispettivo fissato nel contratto per l’attività di servizio sui mercati di paesi dell’Est. Non emerge che nella determinazione del corrispettivo ci sia stato un inganno. Per determinare il costo di una prestazione contrattuale, adempiuta direttamente o per tramite di terzi, una parte contrattuale non deve certo informare la controparte degli effettivi costi che assumerà presso terzi per adempiere agli obblighi contrattuali. Non esiste un criterio oggettivo per determinare il valore patrimoniale di una prestazione contrattuale, se non nei limiti della lesione. Al momento della conclusione del contratto, le istanti hanno accettato un costo per delle prestazioni di servizio. Queste sono state adempiute, e la fatturazione successiva corrisponde all’attività svolta ed alle pattuizioni contrattuali. Non c’è quindi inganno astuto.\n16. Quanto detto vale a maggior ragione se si prendono in considerazione, come la fattispecie della truffa esige, le persone degli autori e delle vittime del reato. In particolare la giurisprudenza del Tribunale federale ha insistito sulla situazione concreta della vittima.\nNel presente caso di ipotetica truffa attuata con la conclusione del contratto, vittime sarebbero società del Gruppo __________, ovvero uno dei più importanti gruppi farmaceutici con sede in __________, dove opera da più di 40 anni, e che vende i propri prodotti in circa 60 paesi, sia direttamente, sia attraverso accordi di licenza o di distribuzione (per riprendere il testo della denuncia, pag. 2).\nNon è quindi possibile sostenere l’esistenza di un inganno astuto in relazione ad un contratto commerciale concluso da un importante gruppo farmaceutico multinazionale in relazione a delle prestazioni pattuite e per le quali sarebbe stata sottaciuta l’esistenza di una sovrafatturazione con una società sul conto della quale non sono state effettuate peraltro verifiche alcune (al momento, determinante, della conclusione del contratto).\nChiaro che, nel concreto caso, stride il fatto che, nell’ipotesi della denuncia, la sovrafatturazione sarebbe stata l’opera di impiegati infedeli delle denuncianti: ma la violazione da parte di quest’ultimi di obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro non può assurgere ad inganno astuto ed al reato di truffa.\nMancando l’elemento caratteristico dell’inganno astuto, è inutile verificare l’esistenza degli altri elementi costitutivi della truffa."}