{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-213_2004-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43109&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa32c834abbb339281e4df205009b373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:57", "Checksum": "8ffa60ea51fe650cc935543b1cd5a234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).\n\n\n10. Preliminarmente, in relazione al “valore probatorio particolarmente elevato” (istanza punto 13 pagina 13/14) che deriverebbe alla denuncia dal fatto di essere firmata dai denuncianti, ossia dalle persone fisiche che hanno diritto di firma per conto delle due società commerciali denuncianti, e dal fatto che non si tratterebbe di “invenzioni avvocatesche”, l’argomentazione è proceduralmente infondata, oltre che lesiva della categoria forense.\nAl contrario, il fatto che la denuncia sia firmata da due persone fisiche con firma individuale per conto delle due società denuncianti, ma non sulle rispettive carte intestate, ma su carta intestata dello studio legale, senza allegare gli estratti del registro di commercio delle denuncianti, potrebbe normalmente porre dei problemi dal punto della validità giuridica dell’atto, sia rispetto al potere di rappresentanza degli organi della denunciante, sia perché la firma sulla denuncia è di persone non menzionate nella carta intestata e manifestamente non rappresentanti dello studio legale. Solo la particolare natura della denuncia per reati d’azione pubblica, aperta a chiunque e senza condizioni di forma, ha permesso di esaminare l’esposto del 22.3.2004: altra sorte sarebbe spettata in caso di reato a querela di parte (cfr. decisione della CRP del 19.9.2002 - inc. CRP 60.2000.268 -, decisione della Corte di cassazione e revisione penale del 18.2.2001, inc. CCRP 17.1999.61/619).\n11. Giusta l’art. 146 CP è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale è dato inganno astuto non soltanto quando l'agente ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici, ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, così anche quando l'agente impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 122 IV 246).\nIl Tribunale federale ha precisato che il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno astuto, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 119 IV 28).\nNon è tuttavia necessario che la vittima usi la massima diligenza e assuma tutte le misure di prudenza: determinante non è infatti se la vittima ha fatto tutto il possibile per evitare l'errore. L'astuzia è esclusa unicamente quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza. Pertanto decisivo non è ogni negligenza della vittima, ma unicamente l'eventuale sua leggerezza (decisione TF 6S.467/2002 del 26.9.2003; DTF 126 IV 165).\nOltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto, il reato di truffa presuppone un errore da parte del truffato (BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 72 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 191 e 192), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 77 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 15 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 192 ss.), un danno patrimoniale (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 86 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 19 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 196 ss.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (S. TRECHSEL, op. cit., n. 27 ad art. 146 CP) e l'arricchimento dell'autore.\nQuanto agli elementi soggettivi, l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto; l'intenzione si estende pertanto alla realizzazione del nesso di causalità (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 118 ss. e 129 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 200 e 201; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 39 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 29 ad art. 146 CP).\n12. Nel presente caso, non sono dati elementi concreti in relazione con l’ipotesi di truffa, ed in particolare manca l’elemento costitutivo dell’inganno astuto.\nDeterminante, per il reato di truffa, sono i rapporti tra autore e vittima per una parte, e tra l’inganno astuto e l’atto di disposizione pregiudizievole per l’altra parte."}