{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-213_2004-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43109&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa32c834abbb339281e4df205009b373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:57", "Checksum": "8ffa60ea51fe650cc935543b1cd5a234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).\n\n\nCiò tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere non era stato intimato ai denunciati da parte del Ministero pubblico, che l’istanza in esame contesta al procuratore pubblico di erroneamente aver negato la competenza territoriale, che non sono stati presi finora nei confronti dei denunciati provvedimenti, che non sono state espletate informazioni preliminari, che i diritti degli accusati non sono assoluti e possono essere limitati, come previsto dagli art. 58, 60, 61 e 62 CPP, in presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta, che tra queste esigenze c’è anche la possibilità di tutelare l’inchiesta da interventi che possano pregiudicarne il merito, in particolare nella fase iniziale, anche se ciò va ammesso in modo del tutto eccezionale.\n7. In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n8. L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove.\nSimile facoltà permette segnatamente di riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.\nAl loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, pag. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, 160-161).\nAnaloga situazione si verifica però anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.\nAnche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.\nInversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.\nUlteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP é dato quando la questione pregiudiziale non verte su un punto di diritto, ma sull’erroneo apprezzamento di una circostanza di fatto, che se accertata correttamente fonderebbe l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale.\nInfine, se le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, così da non permettere il determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o non luogo a procedere, l’inchiesta preliminare dovrà essere completata ad opera del procuratore pubblico.\nCiò è segnatamente il caso allorché le misure d'inchiesta mancanti potrebbero facilmente risolvere l’alternativa tra interruzione o continuazione del procedimento e, d’altra parte, a quello stadio processuale non vi sono ancora elementi indizianti sufficientemente concreti per decretare l’apertura di un’istruzione formale.\n9. Il problema della competenza territoriale, invocato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere e contestato dalle qui istanti, può rimanere indeciso, considerato l’esito dell’istanza nell’esame del merito."}