{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-213_2004-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43109&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa32c834abbb339281e4df205009b373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:57", "Checksum": "8ffa60ea51fe650cc935543b1cd5a234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).\n\n\nPer il riciclaggio, il procuratore pubblico ritiene che la denuncia non sostanzi minimamente l’ipotesi di detto reato. Neppure sono dati gli elementi della truffa. La denuncia sarebbe il classico tentativo di mascherare di penale una fattispecie puramente civile, al fine di recuperare documentazione ed informazioni altrimenti difficilmente recuperabili. Nella denuncia non sarebbe sostanziato il danno subito, ed assente l’elemento costitutivo del reato di truffa dell’inganno astuto. Il decreto di\nnon luogo a procedere è stato intimato alle sole denuncianti, e non ai denunciati.\n4. Con tempestiva istanza di promozione dell’accusa, le qui istanti chiedono a questa Camera la promozione dell’accusa nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2 ed __________ PI 3 per titolo di truffa e riciclaggio, subordinatamente di amministrazione infedele. In via subordinata, viene chiesto a questa Camera di ordinare l’esecuzione di informazioni preliminari nel procedimento a seguito della denuncia del 22.3.2004. Sono pure chiesti una serie di atti d’inchiesta, nonché di non intimare il testo dell’istanza di promozione dell’accusa ai denunciati.\nNel proprio allegato, le istanti evidenziano anzitutto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto, giusta l’art. 178 CPP, assumere le informazioni preliminari, in particolare quelle atte a determinare la competenza territoriale o meno. Per la fiduciaria ticinese, l’istanza evidenzia il suo ruolo involontario di autore mediato del reato, in relazione con una struttura per sovrafatturazione. Le società create mediante la fiduciaria __________, in particolare la __________, hanno svolto un ruolo essenziale per il meccanismo truffaldino. Per la competenza territoriale, la stessa sarebbe data in relazione a comportamenti di induzione della vittima ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio. Nel caso concreto, la costituzione e l’utilizzo dello strumento societario (__________) in Ticino, nonché la fatturazione per tre mesi alla società ticinese del gruppo, sono sufficienti per fondare la competenza territoriale. Il Ticino è anche il luogo in cui si è verificato l’evento, ovvero l’atto pregiudizievole al patrimonio della vittima: i pagamenti fatti dalla società ticinese del Gruppo __________ sono partiti da un conto bancario di __________. La competenza territoriale sarebbe data anche perché una delle società del gruppo è svizzera. Nell’istanza si evidenzia che la denuncia 22.3.2004 è stata firmata dagli organi delle società del Gruppo che hanno condotto l’inchiesta interna. Quindi non si tratterebbe di “invenzioni avvocatesche” bensì di descrizione di fatti resa da parte di persone avvertite del fatto che avrebbero dovuto poi confermare, quali testi, le loro affermazioni: ciò che attribuirebbe alla denuncia un “valore probatorio particolarmente elevato”.\nPer le istanti, il decreto di non luogo a procedere sarebbe arbitrario in quanto rimprovera alle denuncianti di non aver sostanziato il danno asseritamente patito, ed in particolare le uscite a favore della __________. A loro giudizio, indizi e prove a tal fine sono contenuti nella documentazione allegata alla denuncia, in particolare ai doc. 17-22, che comprovano anche da dove sono partiti i pagamenti. Nell’istanza si contestano ulteriori passaggi del decreto di non luogo a procedere, qui non ripresi.\nLe istanti elencano le prove e gli indizi di reato a pagina 23 dell’istanza. L’inganno astuto sarebbe ravvisabile nei seguenti comportamenti: aver fatto credere a __________ __________ che la __________ facesse parte del Gruppo __________; aver dissimulato a __________ __________ la sovrafatturazione; aver dissuaso __________ __________ dal prender contatto con altri dirigenti del Gruppo __________; aver dissimulato e sottaciuto alle due società del Gruppo __________ la sovraffatturazione operata. L’atto pregiudizievole ed il danno patrimoniale risulta dalla differenza tra quanto pagato dalle società del Gruppo __________ e quanto incassato dalla società e dalle persone effettivamente operative nei paesi dell’Est, ovvero la sovrafatturazione.\nConsiderato come già allo stadio della denuncia ci sarebbero mezzi di prova suffraganti il reato di truffa, questi rappresentano anche gli indizi del reato “a valle” di riciclaggio. Per il reato di amministrazione infedele, le istanti censurano l’assenza di motivazione del decreto di non luogo a procedere che non dedica una parola a tale ipotesi di reato, formulata a titolo subordinato ed eventuale a pagina 14 della denuncia. I denunciati __________ PI 1 e __________ PI 2, quali impiegati del Gruppo, avrebbero goduto del requisito della sufficiente indipendenza.\nA sostegno della richiesta subordinata (di completazione) le istanti evidenziano come il decreto di non luogo a procedere sia stato emanato senza assumere informazioni preliminari, e che quindi non sussisterebbero elementi sufficienti per determinarsi sulla promozione o meno dell’accusa. Come già evidenziato in denuncia, e come esposto nel petitum dell’istanza, sono disponibili nuove prove da assumere.\n5. Le osservazioni del procuratore pubblico rinviano alla motivazione del decreto di non luogo a procedere, e si sono soffermate solo su di un aspetto già evaso.\n6. Come deciso dal presidente di questa Camera, in data 7.6.2004, non è stato intimato il testo della promozione dell’accusa ai denunciati, e non sono state chieste loro osservazioni."}