{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-213_2004-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43109&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa32c834abbb339281e4df205009b373"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:57", "Checksum": "8ffa60ea51fe650cc935543b1cd5a234", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.09.2004 60.2004.213\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. riciclaggio di denaro. amministrazione infedele (reato che non è stato trattato dal Ministero pubblico).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 14.5.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1 , IS 2 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 30.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 22.3.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, __________ PI 3, __________, per titolo di truffa e riciclaggio di denaro; |\nrichiamate le osservazioni 18.6.2004 del procuratore pubblico, nelle quali contesta l’effetto sorpresa e per il resto fa riferimento al decreto di non luogo a procedere;\npremesso che, come disposto il 7.6.2004 da questa Camera, non sono state chieste osservazioni ai denunciati, per i motivi esposti in detto scritto;\nritenuto anche che le istanti, in data 24.6.2004, hanno presentato una richiesta di riapertura del procedimento, invero con poco o nulla di nuovo, alla quale non è stato dato seguito alcuno;\nrilevato infine che, in data 30.7.2004, la __________ di __________ ha aperto una procedura civile ordinaria contro la IS 2 di Milano presso la Pretura di __________, come da comunicazione del 16.8.2004 del patrocinatore delle denuncianti;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Con esposto scritto del 22.3.2004, le società qui istanti hanno denunciato __________ PI 1, __________ PI 2 ed __________ PI 3 per titolo di truffa e riciclaggio di denaro per fatti riferiti al periodo che decorre dal febbraio 2002 al gennaio 2004. __________ PI 1 e __________ PI 2 erano entrambi alle dipendenze del gruppo __________, nel quale si inseriscono le società denuncianti. __________ PI 3 è una cittadina ungherese che ha collaborato con __________ PI 2 e __________ PI 1 per lo sviluppo dell’attività del gruppo in alcuni paesi dell’Est: a dire delle denuncianti, ha anche legami economici, affettivi e di domicilio con __________ PI 1.\n2. Il Gruppo __________ aveva incaricato __________ PI 2 e __________ PI 1 dello sviluppo delle sua attività nei paesi dell’Est Europeo. Durante l’estate del 2001 __________ PI 2 e __________ PI 1 proposero e caldeggiarono ai vertici del Gruppo __________ la collaborazione con la ditta __________ __________ __________ __________ di __________ (di seguito __________), a loro dire società con elevata reputazione e con consolidata presenza nella Repubblica __________ e in __________. Accogliendo la loro proposta, il Gruppo __________ concluse un contratto con __________ che prevedeva un pagamento mensile per il servizio d’informazione di carattere medico scientifico presso medici ed uno fisso per i costi dei managers regionali. I contratti per la Repubblica __________ e la __________ furono firmati, per il Gruppo __________, dalla succursale svizzera della __________. Contestualmente, sempre a dire delle denuncianti, __________ PI 2 e __________ PI 1, nei loro contatti con le persone operative all’Est, ed in particolare con __________ __________ e la ditta __________, fecero credere che la __________ fosse una società del gruppo __________. Presentarono a __________ __________ anche la dottoressa PI 3, dermatologa __________, quale “manager __________”. L’operatività nei paesi dell’Est è iniziata nel mese di febbraio 2002, con pagamenti da parte del Gruppo __________ di Euro 220'000.-- mensili per la Repubblica __________ e per la __________. A dire delle denuncianti, solo metà circa di detto importo finiva alle persone e società effettivamente operative all’Est, mentre l’altra consistente parte (100'000.-- Euro mensili) rimaneva alla __________. Questa situazione emerse a seguito di un contatto dell’amministratore delegato del Gruppo __________ con __________ __________. Altre verifiche fecero apparire il carattere puramente cartaceo della __________. Nella denuncia si evidenzia pure che una parte dei pagamenti alla __________ (per i mesi di febbraio/marzo/aprile 2002) sono stati effettuati dalla __________ __________ di __________, mentre il resto venne pagato da una società __________ del Gruppo __________.\nNella denuncia si ipotizza il reato di truffa e di riciclaggio. L’amministrazione infedele è solo menzionata a titolo del tutto subordinato ed eventuale. L’aggancio con il Ticino, per quanto riguarda la competenza territoriale, risulterebbe dall’uso di veicoli societari che fanno capo ad una fiduciaria ticinese e dai pagamenti operati dalla __________ __________ di __________.\n3. Con decisione 30.4.2004, il procuratore pubblico competente ha decretato il non luogo a procedere sulla base delle seguenti motivazioni. Anzitutto per mancanza di competenza territoriale. Dalla denuncia non emergono elementi di un’attività penalmente rilevante della fiduciaria __________, né elementi che facciano pensare ad atti di disposizione lesivi del patrimonio della __________ __________ di __________. Per __________ __________ e __________ __________, gli stessi hanno agito prevalentemente in __________ ed eventualmente a __________. Men che meno è data la competenza territoriale in relazione alla dottoressa PI 3."}