diamante in questione" e che "resta evidentemente riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia" (decisione 5.2.2004, p. 5, AI 76). c.