{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-208_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42864&nX40_KEY=4711297&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d25b58d71d28368f069124ab84e8128c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2004.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di perquisizione e sequestro."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:10:38", "Checksum": "43085d04dcdde7a61b844183c4addc3f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208\nRegesto:\nricorso in materia di perquisizione e sequestro.\n\n2.2.\nCome esposto, la ricorrente sostiene che il diamante in questione sarebbe di sua proprietà, rispettivamente di proprietà della sua famiglia, fatto che emergerebbe dai documenti presentati al procuratore pubblico ed al giudice dell'istruzione e dell'arresto. A torto.\nDetti documenti - in particolare \"certificate of ownership\" 16.1.2004, \"affidavit of ownership\" 20.1.2004, \"history of ownership yellow natural diamond\" 20.1.2004 e \"déclaration solennele\" 22.1.2003 (recte: 2004), allegati allo scritto 23/27.2.2004 dell'allora patrocinatore di __________ PI 2, avv. __________ __________, __________ (AI 78) - non appaiono infatti sufficienti a dimostrare l'asserita proprietà della gemma: __________ RI 1 asserisce invero che il diamante sarebbe giunto alla sua famiglia venti anni fa in seguito al decesso del suocero - attivo nel \"jewelry business\" - ed alla successiva divisione ereditaria tra i suoi otto figli (cfr., in particolare, \"history of ownership yellow natural diamond\" di data 20.1.2004, allegato ad AI 78); nondimeno, non sostanzia ulteriormente le sue allegazioni (per esempio presentando documenti attestanti la dichiarata attività del suocero o relativi alla divisione ereditaria) e non spiega - neppure in sede di replica 16/17.6.2004 - perché il prezioso sia stato rinvenuto nella cassetta di sicurezza n. 427 presso __________ intestata all'accusata. Ora, queste omesse precisazioni appaiono di rilevanza in relazione all'ammissione di __________ PI 2 di aver conseguito con il commercio di canapa una cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.-- [cfr. anche gli ulteriori atti di accusa 13.3.2001 (ACC __________) e 28.10.2002 (ACC __________), tuttora pendenti, inerenti precedenti infrazioni alla LStup], importo che le avrebbe permesso di acquisire la gemma. Per il che e a prescindere da eventuali conclusioni di diritto civile in applicazione degli art. 930 ss. CC, il mantenimento del sequestro si giustifica in particolare con riferimento all'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP (secondo cui se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; BSK StGB I - F. BAUMANN, Basilea 2003, n. 53 ss. ad art. 59 CP), le affermazioni di __________ RI 1 - anche se esposte in documenti i cui \"originali sono a disposizione\" (ricorso 1/2.6.2004, p. 3) - non bastando a comprovare il diritto di proprietà di terzi. Al giudice dell'istruzione e dell'arresto non può peraltro essere rimproverata una violazione del principio della buona fede in merito alla motivazione della decisione impugnata (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 57 n. 1 ss.), posto come l'indicazione - nel giudizio 5.2.2004 - della facoltà di terzi di produrre \"documenti autentici\" a sostegno dell'asserito diritto di proprietà non concernesse evidentemente solo i documenti già pervenuti, ma eventuali ulteriori e più significativi atti.\nRitenuto che l'accusata è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano, la fattispecie sarà ulteriormente approfondita in quella sede: la Corte di merito sarà infatti chiamata a decidere il destino degli oggetti sequestrati ed a pronunciarsi sulla loro eventuale confisca; in quel contesto, gli eventuali terzi proprietari del diamante potranno quindi sostanziare l'asserita titolarità sul prezioso.\n3. Il gravame - ritenuto che la misura appare legittima anche in relazione al principio di proporzionalità [__________PI 2 avendo affermato che \"(…) nel periodo di attività dei negozi __________ io ho realizzato mediante la vendita di questa sostanza una cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.--\" (verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35)] - è respinto; non si impone quindi di approfondire la questione inerente la legittimazione della ricorrente [cfr. il parallelo ricorso concernente la medesima fattispecie inoltrato congiuntamente da __________ RI 1, __________ __________ e __________ __________ (inc. 60.2004.207)].\nTassa di giustizia e spese sono poste a carico di __________ RI 1, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 157 ss. CPP, 59 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di __________ RI 1, __________ - __________.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}