{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-208_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42864&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d25b58d71d28368f069124ab84e8128c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di perquisizione e sequestro."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:13", "Checksum": "8e074b97645ff8db649586b101ad3f7b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.208\nRegesto:\nricorso in materia di perquisizione e sequestro.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004 presentato da\n|\n|\nRI 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli in materia di sequestro; |\nrichiamati gli scritti 4/7.6.2004 e 21/22.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 7/8.6.2004 e 18/21.6.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto - che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera - e 7/11.6.2004 di __________ PI 2, che conclude per l'accoglimento del gravame;\nrichiamata inoltre la replica 16/17.6.2004 della ricorrente;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 - in detenzione preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9; verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato) - asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65; cfr. anche AI 21 e 52).\nL'istruttoria formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata - tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano (ACC __________).\nb. Con decisione 5.2.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto - respingendo, in quanto non divenuto privo di oggetto, il reclamo 22/29.12.2003 di __________ PI 2 presentato contro la decisione 17.12.2003 del procuratore pubblico, che non aveva accolto le ripetute domande intese al dissequestro (oltre che di una relazione bancaria presso __________ sequestrata nel medesimo contesto) dei suddetti preziosi \"(…) siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti destinati a confisca e/o devoluzione allo Stato\" (AI 67) - ha ritenuto che \"la documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per ora, insufficiente a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze persone sul diamante in questione\" e che \"resta evidentemente riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia\" (decisione 5.2.2004, p. 5, AI 76).\nc. Con ulteriore istanza 23/27.2.2004 __________ PI 2 - producendo aggiuntiva documentazione asseritamente atta a dimostrare il diritto di proprietà sul diamante - ha riproposto il dissequestro della gemma (AI 78), domanda respinta dal procuratore pubblico l'8.4.2004 \"(…) in considerazione del fatto che il mantenimento del sequestro viene pure fatto valere ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio, nonché tenuto anche conto del considerevole ammontare dell'illecito percepito (…) in rapporto al valore nettamente inferiore dei beni posti sotto sequestro, (…)\" (decisione 8.4.2004, p. 2, AI 83).\nIl giudice dell'istruzione e dell'arresto - rinviando alle considerazioni di cui alla sua precedente decisione e rilevando che \"la documentazione prodotta per il diamante di 3.58 carati (AI 78) non è poi certo atta a comprovare che la signora __________ RI 1 o la sua famiglia siano attualmente proprietari del diamante in questione, ritenuto che il possesso dello stesso da parte di __________ PI 2 crea per quest'ultima presunzione di proprietà\" (decisione 18.5.2004, p. 6, AI 91) - ha di seguito respinto i reclami 16/20.4.2004 di __________ PI 2 e __________ RI 1 (AI 85), rispettivamente 19/20.4.2004 di __________ PI 2 (presentato a titolo personale, AI 84) contro il predetto giudizio.\nd. Con tempestivo ricorso __________ RI 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di ordinare il dissequestro del diamante.\nIl giudice dell'istruzione e dell'arresto - che il 5.2.2004 aveva segnalato la facoltà degli eventuali terzi proprietari di legittimare il loro diritto producendo documenti in originale - avrebbe infatti fondato la sua sentenza sulla presunzione di proprietà derivante dal possesso, conclusione che sarebbe inammissibile e quindi arbitraria. La decisione violerebbe poi gli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. \"(…) poiché prima subordina il dissequestro del diamante alla presentazione dei titoli di proprietà in originale e poi quando questi sono a disposizione, \"scopre\" un motivo diverso nuovo e sorprendente per giustificare il mantenimento del sequestro\" (ricorso 1/2.6.2004, p. 4), considerato inoltre che l'accoglimento del gravame sarebbe giustificato da \"(…) economia di procedura\", essendo \"(…) inevitabile che il diamante della ricorrente venga dissequestrato\" nel corso del procedimento penale contro l'accusata (ricorso 1/2.6.2004, p. 4).\ne. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2, così come delle osservazioni di replica della ricorrente, si dirà - se necessario - in diritto.\nin diritto\n1. L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato."}