L’istanza è parzialmente accolta, nella forma di istanza di completazione, giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP. Per questo motivo il decreto di non luogo a procedere dev’essere parzialmente annullato e l’incarto rinviato al Ministero pubblico perché proceda a completare le informazioni preliminari, con riguardo all’esistenza o meno delle lesioni gravi (mediante una perizia specialistica), sull’esistenza di comportamenti pericolosi penalmente rilevanti, e sull’esistenza o meno di un’intenzione o di una negligenza. A dipendenza di questi accertamenti, dovrà nuovamente esprimersi, sia con eventuali promozioni dell’accusa, sia con un eventuale nuovo decreto di non luogo a procedere.