L’esclusione dell’elemento soggettivo sulla base dei soli atti scritti e dell’interrogatorio del denunciante è stato decretato senza gli opportuni approfondimenti. Negli accertamenti a sapere se ci sono stati comportamenti penalmente rilevanti, il Ministero pubblico dovrà indagare se chi ha eventualmente agito l’abbia fatto con intenzione o negligenza (per optare tra l’art. 122 o l’art. 125 cpv. 2CP). Su questo punto, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP, le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi. 25.