Riguardo all’assenza dell’intenzione (con riferimento all’art. 122 CP), il Ministero pubblico si è sostanzialmente accontentato del fatto che neppure il denunciante avrebbe preteso esserci un’intenzione. Se è vero che nell’esposto del 10.3.2004 l’istante fa riferimento a lesioni colpose, è anche vero che rimanda anche a ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”. L’esclusione dell’elemento soggettivo sulla base dei soli atti scritti e dell’interrogatorio del denunciante è stato decretato senza gli opportuni approfondimenti.