In relazione ai comportamenti ipotizzati in denuncia (mobbing e bossing), il Ministero pubblico dovrà accertare se in concreto ci sono stati o meno simili atteggiamenti, e ciò mediante l’audizione dei colleghi e dei superiori. Dovrà poi decidere, in assenza di precedenti significativi in materia penale, se ed in che misura, i comportamenti eventualmente accertati possano assurgere ad atti penalmente rilevanti ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP. 24. Riguardo all’assenza dell’intenzione (con riferimento all’art. 122 CP), il Ministero pubblico si è sostanzialmente accontentato del fatto che neppure il denunciante avrebbe preteso esserci un’intenzione.