Nella misura in cui gli ulteriori accertamenti permettessero di escludere l’esitenza di lesioni gravi, ne conseguirà una decisione di non luogo a procedere. Al contrario, se gli ulteriori accertamenti dovessero concludere all’esistenza di una lesione grave, occorrerà ancora verificare se ci siano stati dei comportamenti pericolosi ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CPS, e se questi siano stati intenzionali o meno. 23. In relazione ai comportamenti ipotizzati in denuncia (mobbing e bossing), il Ministero pubblico dovrà accertare se in concreto ci sono stati o meno simili atteggiamenti, e ciò mediante l’audizione dei colleghi e dei superiori.