Con riferimento alla malattia mentale, HURTADO POZO (Droit pénal, partie spéciale 1, n. 458) ritiene che il disturbo debba essere permanente, duraturo nel tempo e non limitato, ma non necessariamente incurabile. 20. Nel presente caso, il Ministero pubblico ha in pratica escluso l’esistenza di una malattia mentale o di una permanente incapacità al lavoro (e quindi di una lesione grave ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP) sulla base della perizia del Dr.