In relazione alla permanente incapacità al lavoro, CORBOZ (op. cit., n. 10 ad art. 122 CP) riferisce che questa è data allorché la vittima non è più in uno stato che gli permetta di esercitare il suo lavoro abituale. Se una riconversione professionale è possibile, ma implica dei sacrifici, l’autore ammette che ci può essere un’incapacità al lavoro se, in base ad un apprezzamento, tali sacrifici appaiono importanti. Con riferimento alla malattia mentale, HURTADO POZO (Droit pénal, partie spéciale 1, n. 458) ritiene che il disturbo debba essere permanente, duraturo nel tempo e non limitato, ma non necessariamente incurabile. 20.