Rimangono ipotizzabili gli art. 122 CP e 125 cpv. 2 CP, ovvero lesioni gravi, intenzionali o per negligenza (colpose). Le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante. Il Ministero pubblico ha escluso l’applicazione dell’art. 122 CP anche per mancanza di intenzione, perché l’elemento soggettivo era assente, e neppure il denunciante ha preteso esserci un’intenzione.