1 CP, che la querela fosse tardiva, ritenuto che solo formalmente l’esposto era indirizzato contro ignoti. La conclusione a cui è giunto il Ministero pubblico è corretta, e deve riferirsi non solo all’art. 125 cpv. 1 CP, ma anche all’art. 123 CP, ritenuto che è manifestamente esclusa l’ipotesi dell’art. 123 cifra 2 CP. La tardività della querela risulta sia con riferimento alla cronologia dei fatti, sia con riferimento agli scritti e alla deposizione del querelante. Nei tre mesi precedenti la querela non sono intervenuti fatti determinanti per la tempestività della stessa.