1 CP sono perseguibili solo a querela di parte. Per il diritto federale, la querela dev’essere sporta entro il termine di tre mesi (art. 29 CP). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto ha conoscenza del reato e dell’autore. Il termine di tre mesi è un termine di perenzione, ritenuto inoltre che, in mancanza di tempestiva querela, l’autorità penale non può perseguire i reati, essendo la querela un presupposto alla perseguibilità. 16. Nella decisione impugnata il Ministero pubblico ha concluso, in riferimento all’ipotesi di reato dell’art. 125 cpv. 1 CP, che la querela fosse tardiva, ritenuto che solo formalmente l’esposto era indirizzato contro ignoti.