Nelle proprie osservazioni, il Ministero pubblico solleva in ordine l’assenza del primo presupposto per l’accoglimento di un’istanza di promozione dell’accusa. Nel merito, ribadisce che dagli atti non emerge assolutamente che qualcuno abbia agito consapevolmente e volontariamente con il fine di nuocere alla salute dell’istante, e ciò in considerazione del fatto che anche quest’ultimo, né in sede di denuncia, né in sede di interrogatorio, ha dichiarato di avere in mano indizi concreti che persone abbiano influito su di lui con il preciso intento di farlo ammalare. Ciò che esclude a priori il dolo e quindi l’applicazione degli art. 122 e 123 CP.