Le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia del Dr.