L’applicazione dell’art. 125 cpv. 1 CP (lesioni colpose semplici) veniva esclusa, per manifesta tardività della querela, anche perché nel proprio interrogatorio l’istante aveva indicato le persone che riteneva responsabili o corresponsabili dei comportamenti che gli avrebbero fatto perdere la salute e procurato l’incapacità al lavoro. Solo formalmente la querela era sporta contro ignoti. Nella decisione di non luogo si ritiene che già a partire dal 4.3.2002 (data a partire dalla quale l’istante è inabile al lavoro per ragioni mediche) il querelante conosceva tutti gli elementi per sporgere querela. Le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv.