{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-206_2004-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42912&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a65434575876bb798303db4978fde694"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:45", "Checksum": "2ede21eb1baa1d333ee1b825dfb77b1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.\n\n\n14. Caduta la querela contro __________ dello Stato, rimane da esaminare la denuncia contro ignoti, che esclude la promozione dell’accusa contro qualcuno, ma che potrebbe portare ad una completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP.\nPrima di entrare nel merito di questa problematica, occorre distinguere tra reati ipotizzabili perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela di parte, per verificare per quest’ultimi se ci sia una valida e tempestiva querela. A dipendenza che il reato ipotizzabile sia perseguito d’ufficio o a querela di parte, si distinguerà tra denuncia e querela.\n15. Con lo scritto 10.3.2004 l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.\nNella decisione qui impugnata, il Ministero pubblico ha individuato i reati ravvisabili negli art. 122, 123 e 125 CP, per quest’ultimo distinguendo tra cpv. 2 (lesioni colpose gravi) e cpv. 1 (lesioni colpose semplici).\nI reati previsti agli art. 123 e 125 cpv. 1 CP sono perseguibili solo a querela di parte. Per il diritto federale, la querela dev’essere sporta entro il termine di tre mesi (art. 29 CP). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto ha conoscenza del reato e dell’autore. Il termine di tre mesi è un termine di perenzione, ritenuto inoltre che, in mancanza di tempestiva querela, l’autorità penale non può perseguire i reati, essendo la querela un presupposto alla perseguibilità.\n16. Nella decisione impugnata il Ministero pubblico ha concluso, in riferimento all’ipotesi di reato dell’art. 125 cpv. 1 CP, che la querela fosse tardiva, ritenuto che solo formalmente l’esposto era indirizzato contro ignoti. La conclusione a cui è giunto il Ministero pubblico è corretta, e deve riferirsi non solo all’art. 125 cpv. 1 CP, ma anche all’art. 123 CP, ritenuto che è manifestamente esclusa l’ipotesi dell’art. 123 cifra 2 CP.\nLa tardività della querela risulta sia con riferimento alla cronologia dei fatti, sia con riferimento agli scritti e alla deposizione del querelante. Nei tre mesi precedenti la querela non sono intervenuti fatti determinanti per la tempestività della stessa. Ci sono unicamente i due scritti del capo del __________, che possono avere un’importanza nella vertenza relativa ai rapporti di funzione, ma che, come già visto, sono penalmente del tutto irrilevanti. I fatti che l’istante pone a fondamento della sua denuncia/querela risalgono a ben prima, al periodo precedente l’insorgere dell’incapacità lavorativa, ovvero prima del 4.3.2002. Questi episodi, nella misura in cui possano assurgere a comportamento penalmente punibile, erano noti all’istante da tempo, ben prima di tre mesi dalla data del 10.3.2004. Come correttamente rilevato dal Ministero pubblico, solo formalmente la denuncia/querela era sporta contro ignoti. Sia negli scritti dell’istante, sia nella sua deposizione, egli indica non solo comportamenti a suo dire di rilevanza penale, ma anche le persone a suo dire coinvolte.\nAnche volendo prendere in considerazione per il termine della querela la data della perizia del Dr. Med. __________ __________, quale momento della presa di coscienza del proprio reale stato di salute, come fatto dal Ministero pubblico nelle osservazioni all’istanza (p. 3), la querela rimane tardiva. Come emerge dall’incarto AI pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, l’istante ha preso conoscenza del referto in data 31.10.2003, come risulta dall’annotazione scritta di medesima data (consegnato brevi manu all’assicurato).\nPer questo, in quanto la denuncia/querela sia riferita a reati perseguibili a querela di parte, manca il requisito di una tempestiva querela.\n17. Rimangono ipotizzabili gli art. 122 CP e 125 cpv. 2 CP, ovvero lesioni gravi, intenzionali o per negligenza (colpose).\nLe lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante.\nIl Ministero pubblico ha escluso l’applicazione dell’art. 122 CP anche per mancanza di intenzione, perché l’elemento soggettivo era assente, e neppure il denunciante ha preteso esserci un’intenzione.\n18. Come detto, le lesioni colpose gravi sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia del Dr. Med. __________ __________, preso atto per un verso che la stessa ammette che il paziente non è in grado di svolgere un’attività professionale, il Ministero pubblico constatava che nel medesimo referto si riferisce comunque come l’istante sia rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di base ed ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera più che soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità amministrative, organizzative e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una capacità lavorativa, qualora ci fosse in lavoro adatto all’istante."}