{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-206_2004-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42912&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a65434575876bb798303db4978fde694"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:45", "Checksum": "2ede21eb1baa1d333ee1b825dfb77b1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.\n\n\n9. Preliminarmente importa osservare come questa Camera, il cui carico di lavoro è in costante crescita, ha tutt’oggi un consistente arretrato, in particolare in materia di istanze di promozione. A fine agosto 2004, le istanze di promozione dell’accusa da evadere erano __________, inoltrate a questa Camera tra novembre __________ e la fine di agosto __________. Per un criterio d’uguaglianza di trattamento, la Camera segue di regola un ordine cronologico nell’evasione delle istanze di promozione dell'accusa, eccettuati casi particolari (ad esempio con incombente prescrizione). Nell’ordine cronologico la presente istanza è preceduta da altre __________, pervenute a questa Camera in precedenza. È quindi con un certo imbarazzo (per tutti gli altri __________ istanti) che questa Camera anticipa l’evasione della presente istanza, unicamente in relazione alla notorietà mediatica che l’istante ha dato alla sua situazione ed alle forme di protesta da lui messe in atto, per evitare che il ritardo (fisiologico) che normalmente questa Camera ha nell’evadere le istanze di promozione dell’accusa venga strumentalizzato in un modo o nell’altro.\n10. Sempre preliminarmente, importa riportare la presente procedura nel suo preciso contesto giuridico, per evitare che la giustizia penale in generale, questa Camera in particolare, siano caricate di aspettative alle quali non possono, nell’adempimento del loro mandato costituzionale e legale, dar evasione. Le autorità penali si limitano ad intervenire, conformemente a quanto previsto dal CPP, per perseguire i reati di cui hanno notizia. Questa Camera, adita da un’istanza di promozione dell’accusa, è chiamata a esprimersi sui presupposti o meno per un suo accoglimento.\nPacifico quindi che l’autorità penale, in generale, questa Camera in particolare, non possono intervenire sull’organizzazione degli uffici pubblici, sul rapporto d’impiego e di funzione, sulla situazione patrimoniale e salariale, su questioni pensionistiche e su questioni pertinenti le assicurazioni sociali. Men che meno, confrontata con una “vertenza” (come la qualifica l’istante medesimo) questa Camera (o altre autorità penali) non può certo assurgere a mediatrice o ad arbitro tra le parti. Per queste ragioni, il giudizio di questa Camera è prettamente tecnico e limitato al solo ambito di pertinenza penale.\n11. In ordine, è data la tempestività dell’istanza, così pure la legittimazione dell’istante. Più difficile è la qualifica dell’istanza, a sapere se si è in presenza di una vera e propria istanza di promozione dell’accusa o di un’istanza di completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Come ricordato (cfr. punto 8 della presente decisione), contro ignoti non è possibile presentare un’istanza di promozione dell'accusa, ma solo un’istanza di completazione delle informazioni preliminari.\n12. Nel concreto caso, l’esposto al Ministero pubblico del 10.3.2004 prima, l’istanza a questa Camera del 28.5.2004 e le ulteriori osservazioni del 12.6.2004 poi, distinguono tra una denuncia penale contro ignoti e una querela penale contro l’__________ nella persona del responsabile del __________.\nIn quanto riferito alla denuncia contro ignoti, l’istanza può essere trattata unicamente quale istanza di completazione ai sensi dell’art. 186 cfr. 4 CPP.\nIn quanto riferita alla querela contro l’__________ nella persona del responsabile del __________, l’istanza va trattata quale vera e propria istanza di promozione dell’accusa, che viene qui per prima esaminata.\n13. Colonna portante di tutto il Codice penale è la responsabilità individuale della persona che agisce. L’elemento soggettivo della colpa è fondamentale, ciò che esclude di principio che si possa perseguire una persona giuridica. A questi principi si deroga solo in rarissimi casi, specificati dalla legge, quali ad esempio in materia di punibilità dei mass media (art. 27 CP) o di responsabilità delle imprese, sussidiaria (se un reato commesso non può essere ascritto ad una persona fisica determinata) e limitata a pochissimi reati (art. 100 quater CP).\nPer questa chiara e precisa impostazione del diritto penale del nostro paese, è esclusa una querela contro l’__________ in quanto tale.\nPer i medesimi motivi, è escluso querelare in astratto il capo del __________, in assenza di un suo diretto intervento, per eventuali reati commessi o riconducibili a suoi subalterni. Detto altrimenti, una querela contro la persona del capo del __________ è possibile unicamente per eventuali atti o omissioni da lei personalmente commesse.\nNel concreto caso, gli unici atti ascritti al capo del __________ sono due scritti del 10.12.2003 e del 9.3.2004. Già la loro lettura non lascia certo intravedere nessun genere di reato imputabile: manca qualsiasi rilevanza penale a questi scritti. Analoga conclusione s’impone in considerazione della cronologia dei fatti. I due scritti intervengono alla fine della vertenza, mentre che l’incapacità lavorativa e le problematiche alla salute del querelante risalgono a prima del 4.3.2002. Più in generale, sia nei suoi scritti, sia nel suo interrogatorio, il querelante indica delle persone (superiori o colleghi) a cui muove dei rimproveri: mai, escluso per i due scritti (10.12.2003 e 9.3.2004), viene citata la persona del capo del __________.\nPer questi motivi, con riferimento al capo del __________, il non luogo a procedere dev’essere pienamente confermato, per mancanza di un qualsiasi indizio di un suo coinvolgimento in fatti con rilevanza penale.\nA titolo abbondanziale, occorre anche aggiungere che l’istanza di promozione dell’accusa nei confronti del capo del __________ è anche irricevibile, in quanto non ossequia i requisiti posti dalla giurisprudenza di questa Camera (cfr. punto 6)."}