{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-206_2004-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42912&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a65434575876bb798303db4978fde694"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:45", "Checksum": "2ede21eb1baa1d333ee1b825dfb77b1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 28.5/1.6.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1, ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 17.5.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani nei confronti di ignoti e nei confronti del, avv. PI 1, per titolo di lesioni personali; |\npreso atto delle osservazioni integrative del gravame dell’istante del 12/14.6.2004;\nviste le osservazioni 22/24.6.2004 dell’avv. __________ PI 1, __________, capo del __________;\nviste le osservazioni del sostituto procuratore pubblico del 24.6.2004;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Con esposto scritto del 10.3.2004, l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”, con riferimento in particolare alla perizia di un medico psichiatrico ed alla corrispondenza intercorsa con il capo del __________ (10.12.2003 e 9.3.2004). In via subordinata, lo scritto dell’istante denunciava, rispettivamente querelava, l’__________ nella persona del capo responsabile del __________. Dopo aver ripercorso le diverse tappe della propria vita lavorativa, il denunciante esponeva le proprie traversie dopo l’assunzione alle dipendenze del __________. Nello scritto l’istante sosteneva che, a seguito di mobbing e bossing, egli è stato emarginato e boicottato dai propri colleghi e superiori. Questa situazione si è ripercossa con un’incapacità lavorativa, su indicazione medica, iniziata il 4.3.2002 e tuttora perdurante in base ai certificati medici. Dopo l’inoltro di una richiesta di rendita AI, l’istante è stato peritato dal Dr. med. __________ __________, che ha prolato il proprio referto in data 24.10.2004, documento richiamato dall’istante a fondamento della propria denuncia.\nL’istanza di rendita AI è stata respinta una prima volta il 26.11.2003, successivamente, dopo tempestiva opposizione, una seconda volta in data 23.3.2004. Attualmente è pendente un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.\nNelle conclusioni del proprio scritto al Ministero pubblico l’istante chiedeva l’apertura di un’appropriata indagine al fine di chiarire le responsabilità dei danni psicofisici, morali e materiali subiti, la condanna dei responsabili, il risarcimento del danno subito.\n2. Dopo aver aperto un incarto (inc. MP __________) e proceduto alla verbalizzazione dell’istante, il Ministero pubblico emanava una decisione di non luogo a procedere motivato in data 17.5.2004 (NLP 1742/2004).\nDopo aver individuato negli art. 122 (lesioni gravi), 123 (lesioni semplici) e 125 (lesioni colpose) CP le norme eventualmente applicabili, il Ministero pubblico escludeva i primi due, in quanto reati intenzionali. Per il Ministero pubblico l’elemento soggettivo era assente, e neppure il denunciante ha preteso l’esistenza di un’intenzione.\nL’applicazione dell’art. 125 cpv. 1 CP (lesioni colpose semplici) veniva esclusa, per manifesta tardività della querela, anche perché nel proprio interrogatorio l’istante aveva indicato le persone che riteneva responsabili o corresponsabili dei comportamenti che gli avrebbero fatto perdere la salute e procurato l’incapacità al lavoro. Solo formalmente la querela era sporta contro ignoti. Nella decisione di non luogo si ritiene che già a partire dal 4.3.2002 (data a partire dalla quale l’istante è inabile al lavoro per ragioni mediche) il querelante conosceva tutti gli elementi per sporgere querela.\nLe lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia del Dr. Med. __________ __________, preso atto che la stessa ammette che il paziente non è in grado di svolgere un’attività professionale, nel medesimo referto si riferisce comunque che l’istante è rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di base ed ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera più che soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità amministrative, organizzative e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una capacità lavorativa, qualora ci fosse un lavoro adatto all’istante. Per questi motivi il Ministero pubblico ha concluso per l’inesistenza degli elementi per procedere per lesioni colpose gravi."}