che del resto detta denuncia non risulta essere agli atti e non sembra nemmeno essere stata rilevante ai fini del giudizio 19.5.2004 della Pretura penale (cfr., al proposito, inc. __________); che la procedura di indennità é gratuita. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 19.5.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'841.95. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.