che di conseguenza la richiesta dell’istante di considerare anche la denuncia penale da lui formulata il 5.5.2003 contro ignoti, che “(...) era ed è volta a determinare (nella persona del querelante) l’autore del furto da cui ha avuto l’origine lo scritto ritenuto ingiurioso e quindi” permettergli “(...) di apportare la prova liberatoria della verità, ovvero, subordinatamente, accertare le circostanze concrete nelle quali lo scritto ritenuto ingiurioso è stato vergato e comprovarne così la buona fede” (istanza 28.5./1.6.2004, p. 2), è da respingere;