che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 100.--, comprendente onorario e spese, senza rimborso dell’IVA, come in precedenza; Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,