{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-199_2005-11-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86500&nX40_KEY=4921989&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f78f9edf3db10150f783f322b84c8fd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.11.2005 60.2004.199"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.11.2005 60.2004.199"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.11.2005 60.2004.199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). proscioglimento parziale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:41:59", "Checksum": "02a14d1db7f2b6eb0541506accee447b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.11.2005 60.2004.199\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. avvocato praticante (lic. iur.). proscioglimento parziale.\n\n\nche in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);\nche nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);\nche nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);\nche nella fattispecie il suddetto decreto di accusa, in relazione alle ipotesi di reato di diffamazione e calunnia, è stato emesso - giusta l’art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell’accusa [cfr. “dichiarazione (art. 207-207a CPP)” di data 5.12.2001, allegata al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 14.12.2001, AI 3);\nche il procedimento penale nei confronti dell’istante in relazione all’incidente della circolazione avvenuto il 15.11.2002 è stato aperto d’ufficio il medesimo giorno (cfr., al proposito, rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 20.11.2002, AI 4);\nche la predetta fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;\nche dal rapporto 20.11.2002 si evince del resto come l’istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;\nche l’istante sarebbe inoltre stata in grado, senza l’ausilio di un patrocinatore, di chiedere la restituzione del deposito cauzionale di CHF 630.-- (cfr. AI 7, scritto 29.8.2002 dell’avv. __________ __________ alla polizia, trasmesso poi per competenza al Ministero pubblico);\nche peraltro la pena proposta nel decreto di accusa - una pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed una multa di CHF 400.-- - suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco conto;\nche pertanto l’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa rimane interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;\nche nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche come esposto, l’istante è stata riconosciuta autrice colpevole di diffamazione, mentre è stata assolta dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione;"}