Nel presente caso non ci sono elementi oggettivi e soggettivi per escludere la buona fede della ricorrente e del suo azionista / avente diritto: la società ricorrente è lesa, come le denuncianti, dalla scapestrata gestione dell’accusato. Da evidenziare, in un’ottica di buona fede, il fatto che il “riequilibrio” è avvenuto per l’importo esatto delle due “anticipazioni”, senza quindi che alla ricorrente venisse neppure riconosciuto un saggio d’interessi o un’eventuale differenza di cambio. 9. Il ricorso è accolto, e la decisione dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto annullata.