Il concedersi prestiti personali o per proprie società, a danno di una società amministrata, rappresenta certamente un atto illecito, di rilevanza penale, d’azione pubblica, che solo in ragione delle gravi condizioni di salute dell’accusato non ha potuto essere ulteriormente approfondito. L’organo è al tempo stesso autore di comportamenti illeciti: occorre distinguere in questi casi tra organo ed azionista o avente diritto, per valutare unicamente la buona fede. Nel presente caso non ci sono elementi oggettivi e soggettivi per escludere la buona fede della ricorrente e del suo azionista / avente diritto: