Come emerge chiaramente dallo scritto 26.5.2002 del patrocinatore della ricorrente al Ministero pubblico (AI 206), il versamento del gennaio 1997 altro non era che “il rimborso di un “prestito”, ricorrendo l’accusato a prelevamenti sui conti societari. Circostanza rimasta incontestata, e peraltro riferita a comportamenti illeciti simili a quelli messi in atto a danno delle denuncianti. Il concedersi prestiti personali o per proprie società, a danno di una società amministrata, rappresenta certamente un atto illecito, di rilevanza penale, d’azione pubblica, che solo in ragione delle gravi condizioni di salute dell’accusato non ha potuto essere ulteriormente approfondito.