. 8. Resta da esaminare infine la posizione della ricorrente quale terzo beneficiario dell’atto di disposizione censurato, in particolare con attenzione alla buona fede o meno, in considerazione del fatto che l’accusato era organo della ricorrente al momento dei fatti. A questo proposito occorre considerare come l’accusato era anche amministratore delle fondazioni denuncianti, oltre che gestore patrimoniale dei loro conti, e che in un caso (quello dei denuncianti) come nell’altro (quello della ricorrente) egli abbia contravvenuto ai chiari obblighi derivatigli sia dal contratto di mandato, sia dalla funzione di amministratore.