Su questo punto questa Camera non può seguire le argomentazioni e le conclusioni alle quali è giunto il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Vero è che, come evidenziato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’accusato non è mai stato sentito sui documenti prodotti dalla ricorrente (AI 206), e viste le sue condizioni, nemmeno si potrà procedere in futuro a tale audizione. Occorre esaminare la fattispecie unicamente alla luce della documentazione.