, Zurigo 1997, n. 16 e 17 ad art. 59 CP). La confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente si é reso colpevole di ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l'acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l'acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30.6.1993 in FF 1993 III 219; N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP).