2 CP). Il diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 16 e 17 ad art. 59 CP).