Sono considerati valori patrimoniali a' sensi dell'art. 59 cifra 1 CP tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali (decisione TF 1P.239/2002 del 9.8.2002; N. SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, Band I, Zurigo 1998, n. 17 ad art. 59 CP). I valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 59 cifra 1 CP devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato;