toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato. 2. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti (art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP). Sono considerati valori patrimoniali a' sensi dell'art. 59 cifra 1 CP tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico;